Diventare amministratore di sostegno: perché?

di Barbara Zambarda

Il raggiungimento della maggiore età di un figlio disabile, pone una questione di primaria importanza  in quanto il figlio acquisisce “la capacità di intendere e volere” (Capacità, sussistente al momento del fatto e rilevante in ordine allo stesso, che si manifesta quale idoneità a rendersi conto della realtà e del valore sociale delle proprie azioni - capacità di intendere - e quale attitudine ad autodeterminarsi sulla base di dati presupposti percettivi, esercitando il controllo su stimoli e reazioni - capacità di volere - art. 85 del c.p., art. 428 del c.c.) e non è più sottoposto alla responsabilità genitoriale.

Come fare allora per proteggere i nostri figli che diventano maggiorenni?

Per proteggere e tutelare i nostri figli disabili maggiorenni ci si può avvalere della figura dell’amministratore di sostegno.

La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.

Per capire se ci siano le condizioni per la nomina dell’amministratore di sostegno per i nostri ragazzi che raggiungono la maggiore età occorre capire il livello di autonomia e capacità di agire. In altre parole, occorre chiedersi: la persona è in grado di sbrigare autonomamente le attività quotidiane?

Come, per esempio:

  • gestire i propri risparmi,
  • firmare un contratto consapevolmente,
  • partecipare ad un’assemblea condominiale,
  • esprimere un voto,
  • scegliere il meglio per la propria salute,
  • osservare le scadenze fiscali, e via dicendo.

Se la risposta è no, allora è il caso considerare la possibilità di individuare un’amministrazione di sostegno che tuteli in toto i nostri figli disabili maggiorenni.

Attenzione: la legge non obbliga la nomina di un amministratore di sostegno quando i nostri figli diventano maggiorenni, però per i genitori, senza un provvedimento ad hoc del Tribunale, non hanno più alcun potere sul figlio disabile maggiorenne: non possono riscuotere e amministrare, per conto del figlio, il denaro e le indennità; non possono ritirare analisi e referti medici; non possono rapportarsi con il personale sanitario, con il corpo insegnanti; non possono somministrare cure e medicinali etc. 

Per questa ragione la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno è un atto certamente dovuto, soprattutto a protezione del figlio.

Come fare per nominare un amministratore di sostegno?

Negli anni l’iter è diventato un iter ordinario e ci si può rivolgere a:

  • Acli
  • Caaf
  • c/o il proprio comune di residenza ove è attivo lo sportello del referente del Tribunale
  • c/o sportelli attivati dalla Comunità Montana (per esempio a Vobarno per i residenti in Vallesabbia).

Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno ha inizio con una domanda (chiamata ricorso).

La domanda deve essere rivolta al giudice tutelare del Tribunale del luogo in cui il disabile ha la residenza o il domicilio e deve essere corredata di tutti i documenti necessari.

Nel ricorso solitamente si indica contestualmente la persona che il ricorrente ritiene idonea per l’incarico di amministratore di sostegno.

Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria verrà designato un giudice tutelare per la trattazione della domanda.

Il Giudice avrà a sua disposizione 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso per nominare con decreto motivato immediatamente esecutivo l’amministratore di sostegno.

Nella nomina dovranno essere indicati i seguenti elementi:

  • le generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno;
  • la durata dell’incarico, che può anche essere indeterminato;
  • l’oggetto dell’incarico e degli atti previsti nella nomina;
  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  • i limiti delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere a nome del beneficiario;
  • la periodicità con cui l’amministratore deve riferire al giudice in merito all’attività svolta e alle condizioni del beneficiario.

Il prosieguo vi verrà spiegato nel dettaglio allo sportello, così come tutte le azioni che l’amministratore di sostegno può intraprendere per tutelare il proprio figlio, sia di natura sanitaria che economica.

 

 

 

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